| Art. 40 commi 9-ter e quater |
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| Lunedì 18 Luglio 2011 10:17 |
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NUOVO COMUNICATO DELL’AVCP PER L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI FALSA DOCUMENTAZIONE O DICHIARAZIONE
Con il comunicato alle SOA n. 65 del 12 luglio 2011 l’Autorità ha chiarito, anche alla luce della conversione in legge del Decreto Sviluppo, il procedimento da seguire in caso di presentazione da parte dell’impresa di falsa dichiarazione o documentazione. L’accertamento della oggettività del falso spetta alla SOA la quale dovrà svolgere ogni tipo di verifica presso i committenti e le stazioni appaltanti finalizzata ad accertare con certezza l’esistenza o meno del “falso oggettivo”. In caso di falso oggettivo sarà l’Autorità, tempestivamente informata dalla SOA, a dover accertare l’imputabilità dell’impresa in termini di dolo o colpa grave (“falso soggettivo”), dopo aver effettuato i dovuti riscontri e tenuto conto delle controdeduzioni dell’impresa interessata. In caso di assenza di dolo o colpa grave la SOA, ove l’accertamento del falso avvenga durante l’iter di attestazione, potrà rilasciare l’attestazione al ricorrere dei presupposti di legge; al contrario, ove l’accertamento intervenga successivamente al rilascio dell’attestato, la SOA dovrà dichiarare la decadenza dell’attestazione e inserire l’annotazione nel casellario informatico in “termini oggettivi”. Nel caso in cui l’Autorità accerti la sussistenza del dolo o colpa grave sarà la SOA, in seguito a comunicazione dell’Autorità, a formalizzare il provvedimento di diniego o decadenza dell’attestazione e a inserire la relativa notizia nel casellario informatico dell’AVCP con conseguente interdizione, a carico dell'impresa interessata, dalla partecipazione a gare d’appalto e dall’ottenimento di una nuova attestazione di qualificazione per il periodo di un anno. (Comunicato n. 65 del 12 luglio 2011) |
