| Nuova determinazione per le SOA e per le Stazioni Appaltanti |
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| Mercoledì 25 Agosto 2010 16:41 |
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INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI E ALLE SOA IN MATERIA DI CONTROLLO SUI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 135, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 163/2006 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 Agosto la determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010 con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ribadisce che: 1) le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all’Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati; 2) le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell’art. 135, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell’Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto; 3) le Società Organismi di Attestazione, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, qualora copia dei certificati di esecuzione dei lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, non risulti inserita nell’Osservatorio presso l’Autorità, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta utilizzando la comunicazione-tipo allegata in calce alla presente, informandole altresì che il mancato tempestivo riscontro può comportare l’applicazione nei confronti della stazione appaltante della sanzione di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. In relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all’Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. Di seguito si riporta il contenuto integrale della determinazione. (Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010) |
