| Nuova determinazione per l'ottenimento dell’attestazione SOA |
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| Lunedì 19 Luglio 2010 12:44 |
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CRITERI PER RILASCIO NUOVA ATTESTAZIONE IN CASO DI REVOCA O DINIEGO PER FALSA DICHIARAZIONE
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 Luglio la determinazione n. 3 del 3 Giugno 2010 con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si è pronunciata sulla delicata questione della riattestazione delle imprese in caso di revoca o diniego per falsa documentazione o falsa dichiarazione. Si riassumono sinteticamente i principi fondamentali di tale determinazione: - L’impresa a cui è stata revocata l’attestazione di qualificazione o ha ricevuto il diniego al rilascio dell’attestato a causa di presentazione di falsa documentazione o falsa dichiarazione, può richiedere un nuovo contratto di qualificazione solo dopo che sia trascorso un anno dall’inserimento nel casellario informatico dell’AVCP della relativa annotazione. - L’impresa che intende chiedere una nuova attestazione prima dell’anno di sospensione, deve dimostrare la “non imputabilità del falso”. Il soggetto legittimato a pronunciarsi sulla “non imputabilità del falso” è l’Autorità che potrà svolgere tale funzione solo in seguito al contraddittorio con l’impresa interessata e la SOA che ha rilasciato l’attestato. - Il principio “dell’imputabilità del falso” deve essere interpretato come soggettiva e oggettiva riferibilità del fatto all’impresa che ha compiuto l’azione con violazione degli ordinari parametri dei doveri di diligenza. L’impresa deve essere in grado di dimostrare di avere effettuato tutti i necessari controlli di direzione e vigilanza nei confronti dei loro dipendenti, ponendo in essere un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di determinate attività. Ad esempio, la circostanza che il falso sia imputabile ad un precedente amministratore, a cui sia stato di conseguenza revocato il mandato, non è sufficiente ad escludere l’imputabilità del falso all’impresa che ne sarà considerata direttamente responsabile. - In caso di cessioni d’azienda la produzione di falsa documentazione relativa alla parte cedente non è imputabile al cessionario qualora questi dimostri la sua assoluta buona fede e l’impossibilità di rilevare il falso con l’uso dell’ ordinaria diligenza. E’ ribadito il divieto stabilito con la determinazione n. 5/2003 secondo cui non è ammissibile la qualificazione, mediante operazioni di cessione d’azienda, dell’impresa cessionaria che utilizzi i requisiti dell’impresa cedente cui sia stata revocata l’attestazione per falsa documentazione, prima che sia decorso l’anno di interdizione dalla partecipazione alle gare e dalla facoltà di stipulare un nuovo contratto di attestazione.
Di seguito si riporta il contenuto integrale della determinazione per conoscere in maniera dettagliata tutti i principi sanciti dall’Autorità in materia di nuova attestazione delle imprese in caso di presentazione di falsa documentazione e dichiarazioni mendaci. (Determinazione n. 3/2010)
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