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PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SVILUPPO
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2011 la legge n. 106 del 12 luglio 2011, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" con la quale, agli artt. 4 e 5, sono state introdotte numerose novità in materia di attestazione SOA e di partecipazione a gare d’appalto.
Confermata la proroga fino al 31 dicembre 2013 della possibilità di attestarsi SOA utilizzando i lavori degli ultimi 10 anni e, relativamente alla parte economica, i migliori 5 anni degli ultimi 10. Precedentemente tale possibilità era prevista fino a dicembre 2011.
Analogamente, sono stati prorogati fino a 360 giorni, ovvero fino al 06 giugno 2012, i termini delle norme transitorie previsti dall’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010, relativi alla validità delle attestazioni SOA per le categorie “variate” (OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS21) e all’emissione, da parte delle Stazioni Appaltanti, dei nuovi Certificati di Esecuzione Lavori nelle predette categorie (compresa la nuova categoria OS35 e la categoria OG10). Precedentemente tale periodo transitorio era di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ovvero fino al 31/12/2011.
Rispetto al Decreto Sviluppo sono state definitivamente eliminate dalle categorie “variate” le categorie OG10 e OS20 (le imprese in possesso di quest’ultima categoria potranno partecipare automaticamente a gare nella categoria OS20-A).
Confermata inoltre l’inderogabilità delle tariffe minime in materia di attestazione SOA.
In materia di appalti, tra le principali novità introdotte si segnalano alcune modifiche ai requisiti di ordine generale ex art. 38 del D. L.vo 163/2006 (tra cui il controllo che dovrà essere eseguito su amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica nell’ultimo anno e non più nell’ultimo triennio), l’innalzamento delle soglie per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata (fino a un milione di euro) e proceduta semplificata ristretta (fino a un milione e mezzo di euro), il disincentivo per le “liti temerarie”, la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare (irrilevanti le clausole addizionali di esclusione previste dalle singole stazioni appaltanti), le limitazioni alla possibilità di “riserve”, l’introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”, l’introduzione per le Stazioni Appaltanti di modelli standard di bandi di gara predisposti dall’Autorità e l’innalzamento a 70 anni della soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
Relativamente alle lavorazioni private, tra le novità introdotte, si evidenzia la procedura del “silenzio-assenso” per il rilascio del permesso di costruire e l’estensione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA.
La legge di conversione è in vigore dal 13 luglio 2011. (Legge n. 106 del 12/07/2011) |